Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. LL.PP.. 19/04/2000 n. 145

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto".

-Il testo del comma 10 dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta' prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze". Nota all'art. 22:

- Il testo dell'art. 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "Art. 117 (Penali). –

1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entita' ed alla complessita' dell'intervento, nonche' al suo livello qualitativo.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119.

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione

articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi". Note all'art. 24:

-Il testo del comma 1 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita' anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna".

- Per il testo delle lettere a), b), b-bis) e c), comma 1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedasi la nota all'art. 12.

-Il testo del comma 2, dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale".

-Il testo del comma 7 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale". Note all'art. 25:

- Il testo dell'art. 1382 del codice civile e' il seguente: "Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore (1223). La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno".

-Il testo della lettera c), comma 2 dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

a) e b) (omissis);

c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 ed il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali".

- Il testo del comma 4 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c),

d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove".

-Il testo della lettera d), comma 2, dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, e' il seguente: "2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato: da a) a c) (omissis);

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'ap paltatore".

-Il testo del comma 5 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposi- mente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori". Note all'art. 29:

- Il testo dell'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "Art. 168 (Stato di avanzamento lavori). –

1. Quando, in relazione alle modalita' specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale e' unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'art. 136.

2. Lo stato di avanzamento e' ricavato dal registro di contabilita' ma puo' essere redatto anche utilizzando quantita' ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'art. 167.

3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento puo' essere redatto, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione".

- Il testo del comma 9 dell'art. 28 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente: "9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile". Nota all'art. 30:

- Il testo del secondo comma dell'art. 1224 del codice civile e' il seguente: "Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non e' dovuto se e' stata convenuta la misura degli interessi moratori". Nota all'art. 31:

-Il testo del comma 3 dell'art. 165 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita' e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda". Note all'art. 32:

-Per il testo dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche vedi la nota all'art. 10.

- Il testo dell'art. 204 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente: "Art. 204 (Ulteriori provvedimenti amministrativi). –

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

a) il processo verbale di visita;

b) le proprie relazioni;

c) il certificato di collaudo;

d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;

e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.

3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore".

- Il testo dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente: "Art. 28 (Collaudi e vigilanza). –

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali dei collaudatori se- zione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e' redatto un certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

 

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